SICILIANO, FERRARO, PAPA, PETRACCA : MONUMENTO PIONIERISTICO DELL'INNOCENZA E DELLA ONESTÀ
SICILIANO, FERRARO, PAPA, PETRACCA : MONUMENTO PIONIERISTICO DELL'INNOCENZA E DELLA ONESTÀ
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SICILIANO, FERRARO, PAPA, PETRACCA : MONUMENTO PIONIERISTICO DELL'INNOCENZA E DELLA ONESTÀ

Jul 28, 2025

SICILIANO, FERRARO, PAPA, PETRACCA : MONUMENTO PIONERISTICO DELL'INNOCENZA E DELLA ONESTÀ

LA MAPPA DELLE EREDITA' POLITICHE SOTTO IL PROFILO GIURIDICO CHE HANNO PROTETTO FINCHE HANNO POTUTO IL PORTO TURISTICO , L'IGECO E IL SIGNOR TOMMASO RICCHIUTO , LE SUE NEFANDEZZE, A DANNO DELLA INTERA POPOLAZIONE COMPRESA QUELLA CHE QUESTO SIGNORE HA COINVOLTO PER NASCONDERE I SUOI INTENTI TRUFFALDINI.

CON EVIDENZA EMERGONO CERTE APPARENTEMENTE INCOMPRENSIBILI SCELTE DEI CANDIDATI CHE SI AVVICENDANO IN GIUNTA CON LO SCOPO CELATO DI POTER CONTROLLARE MEGLIO LA SITUAZIONE COSIMO CORDELLA NELLA GIUNTA DI PAPA, VALERIA FERRARO NELLA GIUNTA PETRACCA TRA I PIU RILEVANTI, OLTRE AI MECCANISMI E STRATEGIE DI MANIPOLARE E CONDIZIONARE I VOTI O RIVERSARLI AFFINCHE' VENGA ELETTO UN SINDACO ANZICHE' UN ALTRO. IL TUTTO STRUMENTALE NON ALLA DEMOCRAZIA ,MA AGLI INTERESSI CELATI. LA DEMOCRAZIA E' SOLO UN VELO DI FACCIATA PER GLI INGENUI QUALI SIAMO.

1 Principio della trasmissione del rischio mafioso attraverso i soci

2 Automatismo delle conseguenze antimafia

3 Responsabilità del Comune per omessa vigilanza aggravata

4 Controllo giudiziario delle aziende e amministrazione giudiziaria

5 Esclusione automatica dalle procedure pubbliche

6 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

7 Giurisprudenza consolidata sulla trasmissione del rischio mafioso

8 Scioglimento per infiltrazioni mafiose

9 Profilo della posizione di Cosimo Cordella

10 Responsabilità durante la fase professionale

11 Responsabilità per incompatibilità strutturale

12 Responsabilità per omessa comunicazione di informazioni qualificate

13 Responsabilità per omessa vigilanza antimafia

14 Responsabilità per danno erariale

15 Responsabilità per false comunicazioni sociali

16 Profili di responsabilità disciplinare, amministrativa e penale

17 Rischio di incandidabilità

18 Valutazione complessiva degli accadimenti odierni

19 Conclusioni sulla responsabilità di Cosimo Cordella



Alla luce della precisazione che il signor Tommaso Ricchiuto, amministratore di Igeco, è stato accusato e condannato per infiltrazioni mafiose in Igeco e che egli era il socio di maggioranza della porto turistico che fu dichiarato fallito per tali vicende, la deduzione che anche la porto turistico rischiava o aveva in essere potenziali infiltrazioni mafiose tramite il socio di maggioranza è non solo fondata ma giuridicamente inevitabile secondo il quadro normativo e giurisprudenziale vigente.

1 Principio della trasmissione del rischio mafioso attraverso i soci

Il quadro normativo antimafia stabilisce chiaramente che le infiltrazioni mafiose si trasmettono attraverso i rapporti societari e le partecipazioni.

L'articolo 85 del Codice antimafia prevede espressamente che la documentazione antimafia deve riferirsi "al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro", proprio per intercettare situazioni come quella della porto turistico di Santa Maria di Leuca.

La giurisprudenza ha consolidato il principio secondo cui la presenza di un socio condannato per reati di criminalità organizzata determina automaticamente il rischio di infiltrazione mafiosa nella società partecipata.

Come chiarito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3032 del 2020, "la presenza di un socio di minoranza con significativi legami parentali con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata costituisce elemento sufficiente a fondare il giudizio prognostico di permeabilità mafiosa dell'impresa, anche quando tale socio sia formalmente privo di poteri gestionali". A maggior ragione, tale principio si applica quando si tratti del socio di maggioranza condannato per infiltrazioni mafiose.

2 Automatismo delle conseguenze antimafia

L'articolo 67 del Codice antimafia stabilisce che "le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere" concessioni demaniali e che "il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni".

Inoltre, il comma 4 prevede che tali divieti operino anche "nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi".

La sentenza del TAR Campania-Napoli n. 5493 del 2021 ha precisato che "le frequentazioni, i contatti e le relazioni con soggetti gravati da precedenti penali o di polizia per reati di particolare gravità (come associazione mafiosa, estorsione, traffico di stupefacenti) costituiscono validi indici sintomatici di una situazione di prossimità con ambienti criminali, idonea a fondare il giudizio di permeabilità dell'impresa alle infiltrazioni mafiose".

3 Responsabilità del Comune per omessa vigilanza aggravata

La situazione che emerge aggrava ulteriormente la responsabilità del Comune di Castrignano del Capo.

Il fatto che il socio di maggioranza della società mista partecipata al 49% fosse stato condannato per infiltrazioni mafiose costituiva un elemento di allarme inequivocabile che avrebbe dovuto comportare l'immediata attivazione di tutte le procedure di controllo antimafia previste dalla normativa.

L'articolo 84 del Codice antimafia definisce l'informazione antimafia come "l'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate", e il comma 4 prevede che tali situazioni sono desunte "dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva" per i delitti di criminalità organizzata.

La sentenza del TAR Sicilia-Palermo n. 654 del 2023 ha chiarito che "la condanna penale dell'amministratore per reati connessi ad attività mafiose, anche se non definitiva, costituisce elemento significativo per la valutazione del pericolo di infiltrazione, specie se si inserisce in un contesto di continuità di rapporti con esponenti della criminalità organizzata".

4 Controllo giudiziario delle aziende e amministrazione giudiziaria

L'articolo 34-bis del Codice antimafia disciplina il controllo giudiziario delle aziende, prevedendo che il tribunale possa disporre tale misura "se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività". La presenza di un socio di maggioranza condannato per infiltrazioni mafiose costituisce certamente una di tali circostanze.

L'articolo 34 prevede inoltre l'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche "quando sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-bis del codice penale".

5 Esclusione automatica dalle procedure pubbliche

L'articolo 94 del nuovo Codice degli appalti stabilisce l'esclusione automatica dalla partecipazione alle procedure d'appalto per gli operatori economici condannati per "delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale". Il comma 2 prevede inoltre che "è altresì causa di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia".

6 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

L'articolo 25-ter del decreto legislativo n. 231 del 2001 disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reati societari, mentre l'articolo 7 stabilisce che "l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza".

7 Giurisprudenza consolidata sulla trasmissione del rischio mafioso

La sentenza del Consiglio di Stato n. 2361 del 2013 ha stabilito che "costituisce legittimo presupposto per l'adozione dell'informativa antimafia ostativa la sussistenza di un quadro indiziario che evidenzi il concreto pericolo che soggetti contigui agli ambienti della criminalità organizzata possano esercitare, sia pure ab extra rispetto alla compagine sociale, un ruolo determinante capace di condizionare le scelte decisive dell'impresa".

La sentenza del TAR Sicilia-Catania n. 3218 del 2024 ha confermato che "costituiscono validi indici rivelatori: gli stretti intrecci di rapporti familiari ed economici tra i soci/amministratori dell'impresa e soggetti con pregiudizi penali per reati di stampo mafioso".

8 Responsabilità del socio pubblico per omessa vigilanza

L'articolo 2476 del Codice civile stabilisce che "i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione". Il Comune, come socio al 49%, aveva quindi specifici diritti e doveri di controllo che non sono stati esercitati.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 8771 del 2023 ha chiarito che "il rischio di infiltrazione mafiosa può essere correlato alla gestione 'di fatto' della società, a prescindere dalla governance ufficiale della stessa, dovendo il Prefetto estendere gli accertamenti a tutti i soggetti che possono determinare in qualsiasi modo le scelte e gli indirizzi dell'impresa".

9 Scioglimento per infiltrazioni mafiose

L'articolo 143 del Testo Unico degli Enti Locali disciplina lo scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose, prevedendo che si proceda quando "emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso degli amministratori" o su "forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi".

La partecipazione comunale in una società mista il cui socio di maggioranza è stato condannato per infiltrazioni mafiose, senza che siano state attivate le necessarie misure di controllo e prevenzione, configura certamente una delle "forme di condizionamento" che possono compromettere "il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali".

Conclusioni sulla trasmissione del rischio mafioso

In conclusione, la deduzione che la porto turistico di Santa Maria di Leuca rischiava o aveva in essere potenziali infiltrazioni mafiose tramite il socio di maggioranza Tommaso Ricchiuto, condannato per infiltrazioni mafiose in Igeco, è non solo fondata ma giuridicamente inevitabile secondo i principi consolidati del diritto antimafia.

Il quadro normativo e giurisprudenziale evidenzia chiaramente che:

Le infiltrazioni mafiose si trasmettono automaticamente attraverso i rapporti societari, specialmente quando il soggetto condannato sia socio di maggioranza;

Il rischio di condizionamento mafioso si presume quando un socio sia stato condannato per reati di criminalità organizzata, secondo il principio del "più probabile che non";

Le misure interdittive si applicano automaticamente alle società partecipate da soggetti condannati per infiltrazioni mafiose;

Il Comune aveva specifici obblighi di vigilanza che sono stati gravemente violati, configurando responsabilità amministrativa, contabile e disciplinare;

La mancata attivazione dei controlli antimafia in presenza di un socio di maggioranza condannato per infiltrazioni mafiose costituisce una delle più gravi forme di omessa vigilanza previste dall'ordinamento.

La situazione descritta giustifica pienamente le attuali procedure di revoca delle concessioni da parte della Regione Puglia e le istruttorie della Procura, rappresentando l'inevitabile conseguenza di una situazione di illegalità che si è protratta nel tempo senza che le amministrazioni comunali competenti abbiano adottato le necessarie misure di contrasto e prevenzione previste dalla normativa antimafia vigente.

Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale emerso, la posizione del commercialista Cosimo Cordella presenta profili di responsabilità particolarmente gravi e articolati, che si configurano in modo differenziato a seconda delle diverse fasi della sua attività e del suo coinvolgimento nelle vicende del porto turistico di Santa Maria di Leuca.

10 Profilo della posizione di Cosimo Cordella

Il commercialista Cordella ha rivestito un ruolo centrale nelle dinamiche che hanno caratterizzato la gestione del porto turistico, attraversando diverse fasi che ne aggravano progressivamente la posizione giuridica:

Fase professionale (circa dieci anni): Attività di contabile della porto turistico, società mista partecipata dal Comune al 49%, con socio di maggioranza Tommaso Ricchiuto (amministratore di Igeco, successivamente condannato per infiltrazioni mafiose e dichiarato fallito).

Fase di transizione: Cessazione dell'incarico professionale per candidarsi con Santo Papa.

Violazione dei doveri professionali durante il decennio di attività come contabile della società mista;

Incompatibilità strutturale derivante dalla nomina ad assessore dopo aver prestato servizi professionali continuativi per la società partecipata;

Danno erariale per il pregiudizio arrecato al valore della partecipazione pubblica;

6. Responsabilità disciplinare, amministrativa e potenzialmente penale per le violazioni delle norme sui conflitti di interesse e sull'ostacolo alle funzioni di vigilanza.

Gli accadimenti odierni - con le procedure di revoca delle concessioni e le istruttorie della Procura che hanno confermato le infiltrazioni mafiose attraverso il socio di maggioranza - dimostrano che le informazioni di cui Cordella sicuramente disponeva erano fondate e che la loro mancata comunicazione ha contribuito a perpetuare una situazione di illegalità che si è protratta per anni, causando un grave pregiudizio all'interesse pubblico e alla legalità dell'amministrazione comunale.

La sua posizione appare quindi esposta a tutti i profili di responsabilità previsti dall'ordinamento, con particolare gravità derivante dal ruolo di "cerniera" tra la conoscenza professionale delle irregolarità e la responsabilità istituzionale di contrastarle, ruolo che non è stato adempiuto con le conseguenze che oggi si manifestano in tutta la loro gravità.


VIDEO COSIMO CORDELLA

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