PORTO TURISTICO S. MARIA DI LEUCA : SINTESI DEL PROVVEDIMENTO DI DECADENZA
Sep 5, 2025
Sintesi del Provvedimento di Decadenza
Il presente provvedimento riguarda la dichiarazione di decadenza della Società "Porto Turistico Marina di Leuca S.p.A." dalla concessione demaniale marittima per la realizzazione di un porto turistico, ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione.
Punti delle Osservazioni (Controdeduzioni) della Società Porto Turistico e del Presidente Sig. Cagnoletto NON Accolti , Rigettati, Irricevibili per certi versi ridicoli dalla Regione Puglia:
1. Aspetti Formali:
- La società sosteneva che l'art. 47 lett. a) sanziona solo il mancato completamento delle opere, non il ritardato inizio, e che occorre preventiva diffida
- Non accolto: La Regione ha chiarito che il cronoprogramma ha valore cogente e che l'art. 47 non richiede sempre la preventiva diffida
2. Giustificazioni Operative:
- Necessità di sgomberare il piazzale dalle imbarcazioni prima di iniziare i lavori (completato solo a giugno 2025)
- Non accolto: La società era consapevole di questi impegni al momento della sottoscrizione dell'atto suppletivo
3. Priorità delle Lavorazioni:
- Necessità di sistemare prima la rampa per poi procedere con la stecca servizi
- Non accolto: Il cronoprogramma prevedeva la rampa nella fase conclusiva (dopo 600 giorni), non come opera preliminare
4. Flessibilità del Cronoprogramma:
- Il cronoprogramma avrebbe valore indicativo e non cogente
- Non accolto: L'atto suppletivo eleva il cronoprogramma a obbligo contrattuale vincolante
5. Inizio Lavori Attestato:
- Movimento di terreno di 20 cm riscontrato dalla commissione dimostrerebbe l'inizio dei lavori
- Non accolto: Si trattava di operazioni preliminari alla progettazione, non di inizio lavori effettivo
6. Assenza di Maestranze:
- L'assenza di maestranze e cartelli sarebbe ininfluente
- Non accolto: Costituisce prova dell'assenza di un cantiere attivo
7. Sospensione Programmata:
- I lavori erano sospesi secondo il cronoprogramma (15 giugno-15 settembre)
- Non accolto: Il sopralluogo del 10 giugno ha accertato che i lavori non erano mai iniziati
8. Tempistiche del Dragaggio:
- Il dragaggio sarebbe previsto dopo la costruzione dei pontili fissi
- Non accolto: Il cronoprogramma prevedeva il completamento del dragaggio entro il 1° anno, prima dei pontili
9. Questioni Edilizio-Urbanistiche:
- Osservazioni sui procedimenti comunali per manufatti di bar e servizi igienici
- Non accolto: Non riguardano gli aspetti demaniali marittimi oggetto di contestazione
Conclusioni della Regione:
La Regione ha dichiarato la decadenza della concessione per:
Motivi Principali:
- Art. 47 lett. a): Mancata esecuzione delle opere nei termini prescritti
- Art. 47 lett. f): Inadempimento degli obblighi derivanti dalla concessione
Elementi Decisivi:
- Mancato rispetto del termine di 120 giorni per l'inizio lavori (scaduto il 12/04/2025)
- Comunicazione non veritiera di inizio lavori all'Amministrazione
- Compromissione del rapporto fiduciario con atteggiamenti "lesivi dell'immagine" dell'Amministrazione
- Imperizia e inadeguatezza nella gestione della concessione
Conseguenze:
- Acquisizione delle opere non amovibili allo Stato senza compenso
- Obbligo di sgombero entro 30 giorni
- Possibilità di escussione della garanzia fideiussoria
- Trasferimento della gestione al Comune di Castrignano del Capo
La giurisprudenza consolidata, come evidenziato dalla sentenza del TAR Veneto n. 1323/2024, conferma che la decadenza è legittima quando gli inadempimenti "deludono in modo significativo l'interesse generale" e compromettono il rapporto fiduciario essenziale nelle concessioni demaniali.
QUI IL DOCUMENTO O DETERMINA DELLA REGIONE PUGLIA
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