PER NON DIMENTICARE : LA SITUAZIONE GIURIDICA DEL PORTO TURISTICO DI SANTA MARIA DI LEUCA
Aug 6, 2026
PER NON DIMENTICARE : LA SITUAZIONE GIURIDICA DEL PORTO TURISTICO DI SANTA MARIA DI LEUCA
1. L'assetto societario e concessorio
La gestione del porto fa capo a Porto di Leuca S.p.A., società a partecipazione mista: il 51% era detenuto da Igeco S.r.l. (socio operativo privato) e il 49% dal Comune di Castrignano del Capo. La società è titolare della concessione demaniale marittima dell'area portuale.
2. L'interdittiva antimafia del 2022
Nel 2022, Igeco è stata colpita da una misura interdittiva antimafia. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011 (Codice antimafia), l'interdittiva produce effetti radicali sul rapporto concessorio:
- l'art. 67, comma 1, lett. b) del Codice antimafia preclude alle persone colpite da misura di prevenzione definitiva di ottenere «concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali»;
- l'art. 94, comma 1 vieta alla PA di «stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni»;
- l'art. 94, comma 2 impone alla PA di revocare le concessioni già rilasciate.
A seguito dell'interdittiva, è subentrato un commissario prefettizio nella gestione della società. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la revoca della concessione demaniale conseguente a interdittiva antimafia costituisce esercizio di potere vincolato e non di autotutela discrezionale (TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 599/2023), e che l'eventuale ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis D.Lgs. 159/2011 non determina l'automatica reviviscenza del rapporto concessorio estinto (Consiglio di Stato, n. 5245/2024; TAR Puglia - Bari, n. 1808/2022).
3. Il procedimento penale per abusi edilizi (2015-2024)
Su esposto di due consiglieri comunali di opposizione di Castrignano del Capo, la Guardia di Finanza — Sezione operativa navale di Gallipoli — ha condotto accertamenti su interventi edilizi realizzati nell'area portuale dal 2015 al 2024.
a) Le opere contestate
Su un'area di circa 17.000 mq di demanio marittimo sottoposto a vincolo paesaggistico, risultano realizzati:
- chiosco bar
- area attrezzata annessa
- monoblocchi prefabbricati per servizi igienici
- pensiline ombreggianti per la sosta delle auto
- gazebo in legno adibito a isola ecologica
- colonnine per il rifornimento di carburante
- impianto di videosorveglianza
b) La tesi dell'accusa
Secondo la prospettazione accusatoria, tutti i titoli edilizi presentati tra il 2015 e il 2024 sarebbero illegittimi perché la Regione Puglia aveva concesso autorizzazioni esclusivamente per manufatti «di facile rimozione» e per periodi brevi. Le opere invece avrebbero carattere stabile e permanente.
c) I reati ipotizzati
Agli indagati — il presidente del CdA di Porto di Leuca S.p.A., l'ex commissario prefettizio e un'architetta della società — sono contestati:
Abusi edilizi, ex art. 44, comma 1, lett. c), D.P.R. 380/2001: l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15.493 a 51.645 euro per interventi edilizi «in zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso».
Violazione del codice della navigazione, ex art. 1161 cod. nav.: l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda per chi «arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo [...] o vi fa innovazioni non autorizzate». La giurisprudenza di legittimità distingue due ipotesi:
- innovazione non autorizzata (reato istantaneo): quando chi è già concessionario realizza opere non consentite dal titolo, senza però ampliare l'area occupata (Cass. pen., Sez. III, n. 28726/2016);
- occupazione arbitraria (reato permanente): quando le opere determinano un nuovo godimento dell'area demaniale sottraendola alla fruibilità collettiva (Cass. pen., Sez. III, n. 1726/2021).
Se le opere insistono anche su area sottoposta a vincolo paesaggistico, può configurarsi altresì il reato di cui all'art. 181, comma 1, D.Lgs. 42/2004, autonomo rispetto a quello edilizio in quanto tutela un bene giuridico distinto: il paesaggio (Cass. pen., Sez. III, n. 4330/2014).
4. L'ordinanza del GIP di Lecce: il rigetto dell'archiviazione
La Procura di Lecce aveva chiesto l'archiviazione del procedimento, ritenendo che non fosse possibile «formulare una ragionevole previsione di condanna» (nuovo parametro introdotto dalla Riforma Cartabia nell'art. 408 c.p.p.), trattandosi per lo più di ipotesi contravvenzionali e considerata l'epoca dei fatti.
Il GIP Angelo Zizzari ha respinto la richiesta, esercitando il potere conferitogli dall'art. 409, comma 4, c.p.p.: «a seguito dell'udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di esse».
Si tratta di un potere che la Cassazione ha costantemente riconosciuto come legittimo, purché non sconfini in un'indebita ingerenza nell'autonomia del PM. Il GIP, quando è investito della richiesta di archiviazione, esercita un controllo sull'intera notitia criminis e può dare al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dal PM, ordinando nuove indagini anche in relazione a reati non ancora contestati (Cass. pen., Sez. II, n. 20499/2011). Il potere non si esaurisce con il primo esercizio e può essere reiterato (Cass. pen., Sez. II, n. 7836/2022).
I passaggi chiave dell'ordinanza Zizzari, come riportati dall'articolo:
- il GIP valorizza «la caratura professionale degli indagati, non certo semplici cittadini privati»;
- rileva «la macroscopica illegittimità del titolo abilitativo»;
- sottolinea «il peculiare ruolo della pubblica amministrazione, nel caso di specie il Comune di Castrignano del Capo (socio al 49% della società titolare della concessione)», ricordando che anche i soggetti pubblici devono rispettare la normativa edilizia-urbanistica, paesaggistica, ambientale e del codice della navigazione;
- ordina di approfondire «le posizioni degli odierni indagati e di tutti gli altri possibili concorrenti (che al momento non risultano indagati)»;
- chiede di sviscerare anche le violazioni ambientali (smaltimento rifiuti, scarichi) relative al cantiere e all'attività di rimessaggio nautico su area destinata a parcheggio.
Alla Guardia di Finanza di Gallipoli sono stati concessi due mesi per le indagini suppletive.
5. La posizione del Comune di Castrignano del Capo
L'ordinanza del GIP apre uno scenario delicato per il Comune, che è al contempo:
- socio al 49% della società concessionaria;
- ente concedente (o co-concedente con la Regione) del bene demaniale;
- autorità urbanistico-edilizia competente al rilascio dei titoli abilitativi.
Il GIP ha esplicitamente richiamato il «peculiare ruolo della pubblica amministrazione», adombrando possibili responsabilità anche in capo a soggetti pubblici. La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che il GIP può disporre l'iscrizione nel registro degli indagati di soggetti non precedentemente indagati in relazione a fatti che emergano a loro carico dalle indagini già espletate (Cass. pen., Sez. III, n. 12470/2016), purché non si tratti di indagini a fini meramente esplorativi (Cass. pen., Sez. III, n. 35310/2016).
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