DIFENDERSI DALLE ISTITUZIONI CHE DOVREBBERO TUTELARCI
Nov 21, 2025
Capita che l'INPS cerchi di recuperare somme dai cittadini, anche a distanza di anni e talvolta con errori. Ciò può avvenire tramite
avvisi di addebito per contributi non versati o per indebita percezione di prestazioni, ma non sempre tali richieste sono legittime e possono essere contestate.
Motivi delle richieste di recupero
Errori di calcolo: L'INPS può richiedere la restituzione di somme versate in eccesso, ad esempio per errori sul reddito.
Controlli tardivi: L'Istituto può avviare controlli a distanza di molti anni, richiedendo il recupero di contributi omessi e anche di prestazioni indebitamente percepite.
Cumulo di prestazioni incompatibili: In alcuni casi, le richieste di restituzione possono riguardare il cumulo di più prestazioni non compatibili tra loro.Come difendersi
Contestare l'avviso di addebito: Se si riceve un avviso di addebito, è possibile presentare opposizione entro 40 giorni dalla notifica, presentando istanza di autotutela tramite i canali telematici dell'INPS o recandosi presso un patronato.
Richiedere la documentazione: È importante richiedere all'INPS l'elenco di tutti i contributi non versati, le prestazioni percepite indebitamente e le relative sanzioni.
Agire legalmente: Se non si ottiene risposta dall'INPS, è possibile agire legalmente per far valere i propri diritti.
Rivolgersi a un avvocato: Se si ritiene di essere stati vittime di un errore, è consigliabile rivolgersi a un avvocato specializzato in diritto previdenziale. https://www.avvocatisalento.it/
PER ERRORI DELL'INPS , 10 EURO IN PIU DI PENSIONE AL MESE PER 5 ANNI DIVENTANO 600 EURO DA DOVER DEVOLVERE, STABILITO E VERIFICATO I CALCOLI ,ALL ' INPS ENTRO 30 GIORNI O ALTRESI MI AVREBBERO LEVATO 50 EURO AL MESE COME PREVEDE LA LEGGE. QUESTO E' IL TERRORISMO DELL ISTITUTO.
CON PAZIENZA E PASSIONE HO STUDIATO LA NORMATIVA E HO SCRITTO ALL'INPS DI CASARANO SPERANDO CHE QUESTA MIA POSSA SERVIRE AD ALTRI IN SIMILI E VERGOGNOSI CASI A CUI LA LEGGE TUTELA INPS ,MA NON NOI, E PENSARE CHE DISPONGONO DI SUPER COMPUTER PER EVITARE ERRORI , MA EVIDENTEMENTE IL PERSONALE NON E' ALL ALTEZZA.QUESTE MODALITA' SONO MOLTO DIFFUSE A SENTIRE LE TESTIMONIANZE.
Al Direttore della Sede INPS di Casarano
MAMMOLO LOREDANA
Via Agnesi Contrada Pigna
73042 Casarano (LE)
Oggetto: Contestazione richiesta di recupero indebito - Pensione n. 044-410107640406 - Codice fiscale PTSWTR63E30Z133X - Pratica indebito n. 21721611
Egregio Direttore,
con la presente intendo contestare formalmente la richiesta di recupero dell'indebito comunicata con nota del 19 settembre 2025, relativa alla mia pensione di invalidità civile, per le ragioni di fatto e di diritto che di seguito espongo.
I FATTI
In data 19 settembre 2025 ho ricevuto due comunicazioni dall'INPS: la prima relativa alla "Comunicazione di Riliquidazione" della pensione n. 044-410107640406 Cat. INVCIV, con la quale veniva comunicato un debito a mio carico di euro 640,46 per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 ottobre 2025; la seconda contenente la richiesta di pagamento di tale somma entro 30 giorni, con l'avvertimento che in caso di mancato pagamento si sarebbe proceduto al recupero coattivo.
Dalla documentazione ricevuta emerge che l'indebito sarebbe derivato da "variazione cessazione indennizzo" e che sarebbero state "riscosse rate di assegno non spettanti", con una differenza di circa 10 euro mensili per il periodo considerato.
Attualmente percepisco una pensione di invalidità civile di euro 346,00 mensili variata nel corso degli anni (come risulta dalla riliquidazione) e beneficio regolarmente dell'Assegno di Inclusione (ex Reddito di Cittadinanza), non avendo altri redditi né proprietà di sorta, senza fissa dimora, ospite e domiciliato nel convento dei Padri Trinitari di Gagliano del Capo in un tugurio o cella senza spazio di vita e cucina da 6 anni come attestato dai servizi sociali del Comune di Gagliano del Capo.
LE RAGIONI DELLA CONTESTAZIONE
1. Violazione dei limiti normativi alle trattenute
La richiesta di rateizzazione con trattenute mensili di 50 euro, come indicato nella prassi INPS, risulta manifestamente illegittima in quanto viola i limiti normativi inderogabili previsti dalla legge.
L'art. 2033 del Codice Civile riconosce il diritto di ripetizione dell'indebito, ma tale diritto incontra limiti precisi quando si tratta di prestazioni previdenziali e assistenziali.
La giurisprudenza consolidata ha stabilito che per le pensioni di invalidità civile, trattandosi di prestazioni assistenziali destinate a garantire il minimo vitale, operano limiti rigorosi alle trattenute. Come chiarito dal Tribunale del Lavoro di Torre Annunziata, "l'assegno di invalidità civile, configurandosi come prestazione assistenziale destinata a garantire al beneficiario i mezzi adeguati alle esigenze di vita, risulta assolutamente impignorabile quando il suo importo mensile sia inferiore alla soglia di sopravvivenza costituita dal minimo vitale".
2. Applicazione del principio del minimo vitale
La mia pensione di invalidità civile di euro 336,00 mensili è già significativamente inferiore alla soglia del minimo vitale stabilita dalla normativa vigente. La Cassazione Civile ha confermato che "la novella dell'art. 545 c.p.c., introdotta dal D.L. n. 83/2015 e successivamente modificata, che prevede specifici e diversi limiti di pignorabilità delle pensioni", stabilisce che le somme dovute a titolo di pensione non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di euro 1.000,00.
Il Tribunale del Lavoro di Napoli ha precisato che "la legge 21 settembre 2022, numero 142, di conversione del decreto Aiuti-bis, ha modificato il limite di impignorabilità delle pensioni, stabilendo che le somme dovute a titolo di pensione, indennità o altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo assoluto di 1.000 euro quale 'minimo vitale' intangibile".
3. Tutela costituzionale del diritto al sostentamento
La mia situazione economica, caratterizzata dalla percezione della sola pensione di invalidità civile e dell'Assegno di Inclusione, attesta uno stato di bisogno che rende qualsiasi trattenuta incompatibile con il diritto costituzionale al sostentamento.
Come evidenziato dal Tribunale del Lavoro di Torre Annunziata: "Tale principio di impignorabilità, fondato sulla tutela del diritto al minimo vitale quale diritto fondamentale della persona, opera non soltanto nei confronti dei crediti di terzi, ma si estende anche alle trattenute operate direttamente dall'ente erogatore per il recupero di somme erogate a titolo di indebito previdenziale o assistenziale".
4. Carenza di motivazione specifica
La comunicazione ricevuta risulta generica e non fornisce elementi sufficienti per comprendere le ragioni specifiche dell'indebito. Come stabilito dalla giurisprudenza, l'ente previdenziale ha l'obbligo di specificare nel provvedimento amministrativo di recupero non solo gli estremi del pagamento contestato, ma anche le ragioni precise che non legittimerebbero la corresponsione delle somme.
Il Tribunale Civile di Lecce ha chiarito che l'ente previdenziale deve fornire "un'indicazione sia pure sintetica ma chiara dei motivi dell'indebito, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa".
LE RICHIESTE
Alla luce delle considerazioni esposte, chiedo formalmente:
L'annullamento in autotutela del provvedimento di indebito n. 21721611 del 19 settembre 2025, in quanto viziato da illegittimità per violazione dei limiti normativi alle trattenute su prestazioni assistenziali;Gia richiesto dal Patronato Sig. Fausto Marzano a Castrignano del Capo
La sospensione immediata di qualsiasi procedura di recupero coattivo, in considerazione della mia situazione economica che non consente alcuna forma di trattenuta senza compromettere il diritto al minimo vitale;
La rivalutazione della posizione previdenziale, con particolare riferimento alle ragioni specifiche che avrebbero determinato l'indebito, fornendo documentazione dettagliata e comprensibile;
Il riconoscimento dell'impossibilità di procedere a qualsiasi forma di recupero, attesa la natura assistenziale della prestazione e l'importo già inferiore alla soglia del minimo vitale.
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
La normativa e la giurisprudenza sono concordi nel riconoscere che il diritto al sostentamento prevale sulle ragioni creditorie dell'ente previdenziale, configurando un bilanciamento costituzionalmente orientato tra le esigenze di recupero e la tutela della dignità della persona.
Nel caso di specie, la mia pensione di invalidità civile di euro 336,00 mensili, già significativamente inferiore ai parametri del minimo vitale, non può essere oggetto di alcuna trattenuta senza violare principi costituzionali fondamentali.
Confido in un Suo tempestivo intervento per la risoluzione della questione in via amministrativa, riservandomi ogni più ampia tutela nelle competenti sedi giurisdizionali qualora non dovessi ricevere riscontro positivo entro 30 giorni dalla presente.
Resto a disposizione per ogni chiarimento e porgo distinti saluti.
PETESE WALTER
Codice Fiscale: PTSWTR63E30Z133X
Case Sparse Casa Comunale, 1
73034 Gagliano del Capo (LE)
PEC:
RISPOSTA DELL INPS
Gentile Sig. Petese,
in riscontro alla Sua per quanto di competenza di quest'ufficio La informiamo che, attese le sue difficoltà, il debito verrà recuperato nel numero massimo di rate consentito con una trattenuta di €12,00 mensili sul trattamento pensionistico in godimento.
In riferimento alla domanda di ricostituzione - di competenza dell'Agenzia di Tricase - La invitiamo a ripresentarla telematicamente allegando la documentazione mancante che ha comportato la respinta della precedente.
Cordiali saluti
...Continua
direzione.agenziacomplessa.casarano@postacert.inps.gov.it
OGGETTO: Contestazione definitiva della richiesta di recupero indebito - Pensione n. 044-410107640406 - Pratica indebito n. 21721611
Egregio Direttore e dott.ssa Mammolo,
Ricevo in data di oggi:
Risposta: Integrazione alla Richiesta di riverifica [INPS.4101.21/11/2025.0193891]
Gentile Sig. Petese,
in riscontro alla Sua per quanto di competenza di quest'ufficio La informiamo che, attese le sue difficoltà, il debito verrà recuperato nel numero massimo di rate consentito con una trattenuta di €12,00 mensili sul trattamento pensionistico in godimento.In riferimento alla domanda di ricostituzione - di competenza dell'Agenzia di Tricase - La invitiamo a ripresentarla telematicamente allegando la documentazione mancante che ha comportato la respinta della precedente.
La comunicazione o documentazione mancante(Sentenza di separazione) Vi è stata spedita per la seconda volta ieri dal Patronato sulla Vostra piattaforma digitale, una prima vi fu già spedita circa due anni fa.
In riscontro alla Vostra comunicazione relativa alla proposta di trattenute mensili di euro 12,00, ad una migliore analisi e precedenti comunicazioni ribadisco con fermezza l'illegittimità dell'intera pretesa restitutoria per le ragioni di diritto che di seguito riassumo.
1. IRRIPETIBILITÀ DELL'INDEBITO ASSISTENZIALE
La giurisprudenza consolidata ha chiarito che l'indebito assistenziale determinato dal venir meno dei requisiti reddituali abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, e non per il periodo antecedente (Tribunale Civile di Patti, sentenza n. 1175/2025).
Nel caso di specie, l'indebito contestato si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 ottobre 2025, ma la comunicazione è avvenuta solo il 19 settembre 2025. Pertanto, anche qualora sussistessero i presupposti per il recupero - che si contesta - lo stesso potrebbe riguardare esclusivamente le somme erogate successivamente alla data di accertamento.
2. VIOLAZIONE DEL MINIMO VITALE COSTITUZIONALMENTE GARANTITO
La mia pensione di invalidità civile di euro 336,00 mensili è già significativamente inferiore alla soglia del minimo vitale. Qualsiasi trattenuta, anche di soli 12 euro mensili, viola i principi costituzionali di tutela della dignità umana e del diritto al sostentamento.
La Cassazione Civile ha precisato che le trattenute per recupero di indebiti previdenziali devono comunque salvaguardare il trattamento di pensione minimo, principio che nel mio caso risulta già compromesso dall'esiguità dell'importo percepito.
3. ASSENZA DI DOLO E BUONA FEDE
Non sussiste alcun elemento di dolo nella mia condotta. Ho sempre agito in buona fede, percependo le prestazioni erogate dall'Istituto senza alcuna consapevolezza di indebito. La giurisprudenza ha chiarito che "grava sull'ente previdenziale l'onere di provare il dolo del pensionato quale elemento ostativo alla irripetibilità delle somme già corrisposte" (Tribunale Civile di Patti, sentenza n. 241/2025).
4. CARENZA DI MOTIVAZIONE SPECIFICA
Il provvedimento di indebito risulta carente di motivazione specifica, limitandosi a generiche indicazioni che non consentono di comprendere le ragioni precise della pretesa, in violazione dell'art. 3 della L. 241/1990.
CONCLUSIONI
Per le ragioni esposte, ribadisco l'illegittimità dell'intera pretesa restitutoria e rifiuto categoricamente qualsiasi forma di trattenuta, anche quella ridotta proposta.
Richiedo pertanto:
- L'annullamento in autotutela dell'intero provvedimento di indebito;
- La cessazione immediata di ogni procedura di recupero;
- Il riconoscimento dell'irripetibilità delle somme contestate.
In caso contrario, sarò costretto a tutelare i miei diritti nelle competenti sedi giurisdizionali, riservandomi ogni più ampia azione per il risarcimento dei danni subiti.
Distinti saluti.
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